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CERTIFICAZIONE ENERGETICA

INFORMAZIONI



Attestato di Prestazione Energetica - APE



Il 6 giugno 2013 è entrato in vigore il
Decreto Legge 4 giugno 2013, n.63 recante il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Tale decreto apporta modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 al fine di adeguarlo alla citata direttiva europea.

Il tradizionale Attestato di Certificazione Energetica (ACE) è stato sostituito dall
'Attestato di Prestazione Energetica (APE), in quanto non più rispondente ai criteri indicati dalla direttiva 2010/31/UE;

La nuova metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici entrerà in vigore con l'emanazione di prossimi provvedimenti;



QUANDO SERVE REDIGERE L'APE


L'APE è rilasciato, a cura del proprietario, per gli edifici o le unità immobiliari costruiti,
venduti o locati ad un nuovo locatario o per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m2;

Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari deve essere inserita un'apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto l'APE;

Tutti gli
annunci commerciali relativi a offerte di vendita o di locazione di immobili devono riportare l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare nonché la classe energetica corrispondente;


VALIDITA'


L'APE ha una validità di 10 anni subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici previste nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74.

All'APE devono essere allegati, in originale o in copia, i libretti di impianto le attestazione di manutenzioni e prove fumi della caldaia.
In assenza delo stesso la validità del documento non è più di 10 anni ma decade con la fine dell'anno solare in corso.



SANZIONI


Sono previste
sanzioni che vanno da un minimo di € 300 ad un massimo di € 18.000 in caso di mancata predisposizione dell'APE per edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti, per vendite di immobile, per nuovi contratti di locazione e per annunci di offerta di vendita o locazione privi dei parametri energetici.


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