IL DECRETO RILANCIO E LA DETRAZIONE DEL 110% PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Installazione di impianti fotovoltaici con possibilità di cessione del credito o sconto in fattura. Vediamo quando è fattibile.
Il Decreto rilancio da la possibilità di effettuare tutta una serie di lavori rientrando in un superbonus del 110%.
Vediamo di capire quando è perseguibile e cosa dice
Il Decreto specifico è la Legge 34 del 19/5/20 che nell'art.119 parla degli incentici per efficientamento energetico e art.121 del credito di imposta.
Prima di affrontare le specifiche problematiche ecco le regole generali di massima per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici
Per provare ad usufruire del 110% per gli impianti fotovoltaici bisogna realizzare interventi anche primari all'immobile quale il cambio con miglioramente energetico della caldaia o la coibentazione delle murature.
Il diritto al superbonus del 110% comprende tutti tali lavori e scatta se si migliora di 2 classi la classe energetica dell'intero immobile (non del singolo appartamento nel caso di condominio).
Non è detta a priori che si ha diritto a tale agevolazione, ma bisogna fare uno studio preliminare dell'immobile prevedendo quali possono essere i lavori e valutando l'efficienza energetica prima e dopo gli stessi.
Cambiare la caldaia senza interventi di coibentazione può non bastare per avere diritto a rientrare nel supebonus. Servirà quindi prendere in considerazione la coibentazione delle murature realizzando il cappotto termico di tutta o parte dell'immobile.
Per appartamenti di condomini bisogna operare interventi sulle parti comuni che portino al miglioramento energetico dell'intero condiminio. A questo punto si può prevedere di fare l'impianto fotovoltaico adibilto alla singola unità immobiliare.
VANTAGGIO
Quasi la totalità dei lavori, comprensivi di pratiche progettuali, non vengono pagate dal cliente, ma possono essere finanziate da un'istituto bancario anche tramite il meccanismo della cessione del credito; l'istituto poi viene rimborsato dai vantaggi del Superbonus.
SVANTAGGI
Non tutto il costo dei lavori rientra nel bonus 110, ma una percentuale può dover essere pagata direttamente dal cliente. E' bene individuare e quantificare preventivamente tale lavori e le relative spese al cliente.
Nel caso che il nuovo impianto fotovoltaico usufuisca del 110% il cliente perde il diritto a ricevere il contributo di scambio sul posto dell'energia immessa in rete (il Gse paga una volta all'anno una quota al titolare dell'impianto in base all'energia prodotta in esubero ed immessa in rete, che può essere di 300-600 euro per impianti di potenza 3-6kw).
Il titolare è comunque responsabile della richiesta del Superbonus e si impegna con un istituto bancario per la retribuzione totale degli importi dei lavori. Dovrà valutare le condizioni offerte dalla banca.
In caso di esito negativo sarà il titolare dei lavori a risponderne economicamente. Da tenere in conto l'assicurazione professionale del tecnico qualora abbia commesso errori che aprirà comunque una controversia. Da considerare i rischi connessi ad errori di tecnici ed imprese.
Difficoltà di sussistenza di più imprese che lavorano allo stesso progetto.
Difficoltà di individuare i lavori che possano rientrare nel 110. La valutazione preliminare dei lavori da effettuare deve esser richiesta prima di accettare quaalsiasi proposta.
La pratica di richiesta dell'agevolazione è tutt'altro che semplice. Le tempistiche e le pratiche da fare sono molteplici per rientrare nei parametri tecnici della cessione del credito i misura 110% , come di seguito mostrato.
Ci sono diversi enti da considerare con la loro specifica normativa che sono coinvolti e con le loro diverse piattaforme quali Enea, Agenzia delle Entrate, Mef, Enti locali.
Difficoltà di reperire storico dall'amministrazione comunale per vedere lo stato autorizzativo storico dell'immobile.
In presenza di difformità tra l'immobile e lo stato storico autorizzato il Bonus andrebbe a decadere. E' necessario a priori risolvere a spese del titolare.
Ritardi dalle amministrazioni comunali nel rilasciare le concessioni storiche oppure nel rilasciare i nuovi permessi richiesti.
Preventivi con prezzi maggiorati da parte delle ditte fornitrici.
Difficoltà di gestire il rapporto decisionale tra condomini.
La normativa in merito al Bonus 110 è in continua evoluzione e talvolta contraddittoria e che lascia spazie ad interpretazioni.
LE NOVITA' PER IL SUPERBONUS 110
Uscita la Risoluzione n.60/E in cui l'Agenzia delle Entrate fa chiarimenti in merito ai molti quesiti sugli importi agevolabili degli interventi in Superbonus e in presenza di più interventi.
Si chiariscono gli aspetti sulla cumulabilità degli interventi nella stessa unità immobiliare.
Deve essere rispettata la contabilizzate suddivisa per le spese dei singoli interventi in ottemperanza degli obblighi previsti per ogni tipologia dei differenti interventi. Per determinare l'ammontare massimo di spesa ci sono diversi parametri da tenere in considerazione.
E' stata confermata al 30 giugno 2022 la proroga per gli interventi di efficienza energetica ed interventi in ambito antisismico degli edifici.
Vediamo nello specifico cosa è stato deciso a fine anno 2020 in ambito della Legge di Bilancio.
Si può applicare il Superbonus del 110% per gli interventi eseguiti dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, prorogando quindi il precedente previsto periodo che aveva termine il 31 dicembre 2021. Le quote da ripartire sono 5 quote annuali e 4 per la parte di spese fatte nel 2022.
Rientrano nel superbonus gli impianti fotovoltaico istallati anche su strutture che siano pertinenziali agli edifici.
Per i sistemi di ricarica delle auto elettriche il superbonus del 110% è efficace per spese nel periodo 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 con i seguenti massimali: 2000 euro per edifici unifamiliari, unità immobiliari indipendenti in edifici plurifamiliari con accessi autonomi; a seconda del numero di installazioni, installando almeno o più di 8 sistemi di ricarica, il massimale è 1500 o 1200 euro, in edifici plurifamiliari o condomini.
Rientrano i lavori condominali già avviati nel primo semestre e che sono stati portati avanti per una quota del 60% al 31/12/22. Inoltre se i lavori sono ultimati al 30/6/2022) si può usufruire del credito di imposta in 5 anni altrimenti in 4 anni.
Vediamo cosa è stato stabilito nell'art.12-bis per gli interventi di efficienza energetica tre cui rientrano anche gli impianti fotovoltaici e le colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Per i lavori di coibentazione del tetto, anche questi interventi posso usufruire del superbonus. E' stata allargata non solo alla suoperficie disperdente del solo locale sottotetto
Viene delineata cosa è l’unità immobiliare funzionalmente indipendente.
Possono applicare il superbonus 110i lavori per edifici anche se privi di Ape in quanto non aventi copertura, non aventi almeno un muro perimetrale, ma a condizione che la classe energetica post lavori sia in fascia A.
E' confermato che rientrano interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche anche per persone oltre i 65 anni.
Rientrano istituti autonomi case popolari per lavori con spese eseguite fino al 31 dicembre 2022.
Sono chiarite le modalità di accesso all'incentivo per persone fisiche che non esercitano attività di impresa arte professione, su lavori da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, con unico proprietario o meno.
Sono chiarite le modalità di accesso all'incentivo per persone fisiche che non esercitano attività di impresa arte professione, su lavori da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, con unico proprietario o meno.
Sono chiarite le modalità di autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale la messa in spesa di uno o più condomini-
chiarimenti per la polizza di assicurazione dei tecnici asseveranti.
LA NORMATIVA
La normativa in merito comprende vari documenti quali il Decreto Rilancio, i decreti attuativi, i regolamenti Enea ed Agenzie delle Entrate e Mise, le Linee Guida dell'Enea.
E' STATA EMESSA LA GUIDA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SUL DECRETO RILANCIO
La Guida sul Superbonus 110% spiega le procedure e gli interventi che si possono fare con la detrazione del 110%.
I lavori e le spese possono essere sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Gli interventi permessi sono quelli realizzati con lo scopo di aumentare l’efficienza energetica degli edifici, l’installazione di impianti solari fotovoltaici anche con l'impiego di batterie di accumulo nonchè con colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici.
Inoltre dal Mise è emessa la Guida esplicativa per gli interventi tecnici che rientrano nell'ecobonus
I DECRETI ULTIMI FINALI SONO USCITI
Ad inizio ottobre 2020 si è completata la normativa con l'entatata in vigore dei seguenti.
- Decreto prezzi e requisiti tecnici, redatto da MISE per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici
- Decreto requisiti e asseverazioni tecniche per l'accesso alle detrazioni fiscali in merito alla riqualificazione energetica degli edifici
Vengono trattate le procedure per la trasmissione con asseverazione trasmesso all’Enea, per gli interventi con il relativo stato di avanzamento oppure conclusi, e per un minimo del 30 per cento del totale importo dei lavori complessivi
ALCUNI CASI PARTICOLARI CHE RIENTRANO NEL DECRETO RILANCIO
Caso di condominio.
Realizzando il cappotto all'involucro edilizio che consenta un miglioramento di due classi energetiche quindiallora i singoli condòmini possono ad uso del loro appartamento fare lavori con il Superbonus quali realizzare un impianto fotovoltaico nonchè la sostituzione della caldaia o perfino dei serramenti.
Se si è proprietari di più edifici.
La super detrazione del 110% in ecobonus è possibile fino a 2 unità immobiliari. Gli interventi sono ammessi nel caso di edifici unifamiliari oppure per edifici di palazzine “a schiera”, nonchè per edifici condominiali ma sulle parti comuni.
Caso degli inquilini.
Se si ha il diritto di usufruire di un immobile quindi se si è in affitto allora si può aderire al Superbonus 110 per eseguire interventi, ovviamente se il proprietario ne da il consenso.
Vincolo di beni culturali e paesaggistico.
Se interventi strutturali sono vietati dai regolamenti edilizi, è comunque possibile usufruire del Superbonus se migliora la classe energetica come richiesta dal decreto, anche senza eseguire interventi Master.
I titolari di reddito d’impresa o professionale, possono usufruire del superbonus del 110% solo se gli interventi sono abbinati ad interventi di primo livello "master" che sono eseguiti sulle parti comuni condominiali dell'edificio.
LE CARATTERISTICHE DEL DECRETO RILANCIO CON SUPERBONUS 110%
- gli impianti fotovoltaici devono essere realizzati insieme ad interventi di efficientamento energetico cosidetto “Master” e sono stati inclusi fra gli impianti fotovoltaici ammessi quelli che fanno parte di comunità energetiche; inoltre viene specificato che per tale impianti (di potenza inferiore a 200kW) è applicabile la detrazione fiscale del 50% (massimo richiedibile del 96.000€).
- sono state incluse come possibili lavori che rientrano nel Decreto Rilancio le seconde case ; è citato che il massimo delle unità immobiliari beneficianti sono n.2;
- sono state inclusi gli interventi di miglioramento energetico sulle case a schiera che possono beneficiare della sostituzione di impianti di riscaldamento autonomoal pari di edifici unifamiliari;
- sono state inclusi anche interventi di coibentazione su superfici inclinate quindi i tetti che di fatto non erano mensionati nelle superfici orizzontali e verticali;
- per quanto riguarda la possibilità di accedere alla cessione del credito (oppure sconto in fattura) è possibile eseguirla anche a stato avanzamento lavori Sal il che è di buon aiuto per quei lavori che implicano interventi maggiori quali lavori su complessi condomìniali.
- L'asseverazione che attesti la conformità dei requisiti tecnici e delle spese sostenute è necessaria e richiesta per usufruire del bonus 110% sia in cessione del credito che con lo sconto in fattura.
COME OPERARE
La prima cosa è fare valutare gli interventi che rientrino nei parametri ammessi dal Decreto Rilancio.
Si sconsiglia di firmare contratti con ditte che propongano di fare interventi non bene specificati, ma rimandati ad un'analisi fatta in un secondo momento.
PERIODO DI APPLICAZIONE PER LE SPESE SOSTENUTE
La detrazione è applicabile per interventi eseguiti dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021
QUOTE E PERIODO DELLE DETRAZIONI
La detrazione viene ripartita in cinque quote annuali di pari importo, quindi per un periodo totale di cinque anni
CHI PUO' ACCEDERE AL SUPERBONUS 110%
Beneficiari sono le persone fisiche , Istititi case popolari, Coperative, sono escluse al momento le persone giuridiche.
Le persone fisiche posso eseguire lavori aderendo al decreto Rilancio nel caso di possessori di edifici unifamiliari, case singole, nel caso che sia abitazione principale.
Per unità abitatite facenti parte di un condominio i lavori possono rientrare nel superbonus solo se eseguiti sulle parti comuni condominali, quindi ad usufrutto di tutto il condominio e non della singola unità immobiliare.
QUALI INTERVENTI DEVONO ESSERE FATTI PER ACCEDERE ALLA DETRAZIONE DEL 110%
La detrazione viene applicata nella misura del 110 %, per le spese sostenute e che siano documentate come di seguito andiamo a vedere.
Il Decreto stabilisce che rientrazione in detrazione molteplici interventi a condizione che vengano eseguiti però dei lavori vincolanti in categorie ben specifiche.
Dovrà essere fornita documentazione tenica specifica che provi di rientrare nei requisiti come di sotto riportati.
Ci sono tre categorie di opere ben individuate che devono essere eseguite per poter accedere al bonus del 110 per cento per l'impiantistica fotovoltaica
CATEGORIA N.1 - INTERVENTI DI ISOLAMENTE TERMICO DELL'EDIFICIO
Lavori sull'edificio che portino una miglioria dell' isolamento termico dello stesso. Le opere devono essere eseguite almeno per il 25% della superficie disperdenti esterna su superfici opache sia verticali che orizzontali.
La coibentazione delle superfici esterne deve essere fatta con materiali isolanti specifici secondo criteri pubblicati in Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017.
La detrazione in questo caso è calcolata per massimi 60.000 di spesa per ogni unità immobiliari che compongono l’edificio.
CATEGORIA N.2 - INTERVENTI SU IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE SU EDIFICI CONDOMINALI
Sono lavori in marito a rifacimento di impianti di riscaldamento centralizzati per le parti comuni degli edifici oppure il raffrescamento estivo o la produzione di acqua calda sanitaria mediante caldaia a condensazione. Il paramentro da rispettare è che l'efficienza almeno pari alla classe A di caldaia a pompa di calore.
In questo caso possono ricadono anche impianti a pompa di calore anche ibridi o geotermici. Inoltre possono essere inclusi installazioni di impianti di microcogenerazione. Rientra la spesa per lo smaltimento dell'impianto termico pregresso.
Il massimo della spesa detraibile è 30.000 euro per ogni unità immobiliare che rientra nell'intervento.
CATEGORIA N.3 - INTERVENTI SU IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE SU EDIFICI UNIFAMILARI
Per gli edifici unifamiliari rientrano in questa categoria il rifacimento di caldaie esistenti, impianti di raffrescamento, caldaie per la produzione di acqua calda sanitaria a pompa di calore. Sono inoltre ammessi anche impianti ibridi o geotermici. Inoltre possono essere inclusi impianti fotovoltaici e sistemi a batteria, ed impianti di microcogenerazione. Rientra la spesa per lo smaltimento dell'impianto termico pregresso.
Massima spesa detraibile è 30.000 euro.
DEVE ESSERE INVIATA LA PRATICA ALL'ENEA A FINE LAVORI
Per chi fa lavori che rientrino nel Superbonus 110% è obbligatoria la pratica all'Enea. Va inviata la comunicazione con tutti gli allegati necessari elencando tutti i lavori eseguiti e che rientrino nell'incentivo.
La procedura va fatta telematicamente iscrivendosi al sito dell'Enea e seguendo le istruzioni secondo le procedure stabilite dal Mise.
Va trasmessa l'asseverazione del tecnico che certifica il rispetto dei requisiti di ammissione al 110% per gli interventi fatti.
In particolare l'art.119 del dl 34/2020 prevede le modalità con cui il professionista incaricato deve eseguire la certificazione nonchè attestare la stato dei lavori in questione.
La tempistica prevede l'invio entro 90 giorni dalla comunicazione di fine lavori.
Sono prevista sanzioni fino a 15 mila euro per chi non ottempera l'obbligo di trasmissione e sono previsti controlli in merito.
L' installazione di un impianto fotovoltaico non da diritto al superbonus del 110% se non accompagnato da uno dei tre interventi primari: coibentazione murature, miglioramento della caldaia, intervento antisismico.
Per le unità immobiliare facenti parte di condomini si può aderire al Superbonus se sono eseguiti lavori che siano fatti a beneficio dell'efficienza energetica di tutto il condominio e non delle singole unità immobiliare. A questo punto potrà essere presa in esame la fattibilità di impianto fotovoltaico ad uso della singola unità immobiliare.
QUALI LAVORI RIENTRANO NEL SUPER ECOBONUS DEL 110%?
Si può aderire alla detrazione del 110% per tutti i lavori previsti in pratica che erano previsti nel precedente eco bonus e sisma bonus.
In più sono stati inclusi l'installazione di impianto fotovoltaico, delle batterie per accumulo di energia e di colonnine per la ricarica di autovetture elettriche.
Cosa da tenere in considerazione è che la finalità ultima non deve essere l'installazione di un impianto fotovoltaico con batterie ma l’intervento generale di miglioramento energetico che può includere il rifacimento del cappotto termico dell'edificio e rifacimento della caldaia.
QUALI SONO GLI IMPORTI AMMESSI PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E LE BATTERIE?
L'impianto fotovoltaico può avere un ammontare di 48.000 euro. Il limite di spesa è di 2.400 euro per ogni kWp installato.
Il sistema di accumulo a batteria può avere un costo massimo di 1.000 euro per ogni kWh di capacità installato.
COLONNINE DI RICARICA PER AUTO ELETTRICHE
Le colonnine di ricarica rientranto nel Superbonus sempre se abbinate ad uno degli interventi energetici maggiori. In questo caso rientrano nel 110% in 5 anni.
Nel caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni rientrano nella detrazione 50% in 5 anni.
Per un importo massimo di 3.000 euro
PER RISTRUTTURAZIONI O NUOVE COSTRUZIONI GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI RIENTRANO NEL DECRETO?
Si. Ma il costo massimo scende a 1.600 euro per ogni kW di potenza installata. Rientrano anche le batterie con lo stesso limite di 1.000 euro a kWh.
Bisogna attendere i decreti attuativi per capire se tali impianti rientrano nel superbonus 110% in 5 anni.
MIGLIORAMENTI ANTISISMICI
Sono ammessi interventi antisismici sull'edificio che sia locato in zona 1, 2, 3.
Massima spesa detraibile è 96.000 euro.
QUALE MIGLIORIA DEVE AVERE L'INTERVENTO PER ESSERE AMMISSIBILE?
L'intervento nel suo complesso deve poter apportare all’edificio una miglioria energetica di almeno due classi energetiche superiori a quella attuale prima dei lavori. Se l'edificio si trova in classe B allora sarà sufficiente arrivare in classe A.
QUALI EDIFICI POSSO USUFRUIRE DEL SUPERBONUS 110%
I lavori che possono rientrare nella detrazione 110% sono eseguibili sui condomìni oppure che sulle singole unità abitative.
Queste devono essere adibite a prima casa.
Inoltre sarà riconosciuto anche per gli interventi effettuati sulle"seconde case" ma solo se non sono villette unifamiliari.
I VANTAGGI ECONOMICI PER CHI DECIDE SI USUFRUIRE DEL DECRETO?
Viene esteso al 110% la detrazione della spesa sostenuta che prima riguradava intervanti per Ecobonus e Sismabonus. La famiglia che appronta tali lavori potrà detrarre dalle proprie tasse in 5 anni successivi, una percentuale maggiore del 10% della spesa totale dei lavori. Quindi si potrà detrarre una cifra maggiore della spesa stessa ed addirittura si potrà ottenere un guadagno.
QUALI VANTAGGI ECONOMICI CI SONO PER CHI VUOLE INSTALLARE UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO AD USO PROPRIO MA STA IN UN CONDOMINIO?
Previa autorizzazione del condominio, installando un impianto fotovoltaico ad uso della singola unità immobiliare facente parte però di un condominio, si può aderire alla detrazione fiscale del 50%. Il Decreto Rilancio ammette in più la possibilità di cessione del credito, sempre del 50%, di modo che il cliente riceva subito tale importo senza dover aspettare 10 anni come nel caso di detrazione fiscale.
LE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER CHI SOSTIENE GLI INTERVENTI AMMESSI
Le possibilità economiche per gli interventi sostenuti prevedono la possibilità di avere una detrazione del 110% della spesa Iva inclusa per 5 anni.
Oppure uno sconto in fattura del 100% della spesa direttamente dal forniture dell'opera, che poi lo recupererà tramite Credito di imposta.
Infine cessione del credito dell'intero ammontare dei lavori a soggetto quale banca od altro intermediario.
LIMITAZIONI AL SUPERBONUS DEL 110%
Gli impianti fotovoltaici che richiedono l'ecobonus non possono usufruire dello Scambio sul Posto di energia alla rete elettrica. Questo significa che non possono cedere e vedersi remunerata l'energia elettrica in eccedenza che verrà quindi ceduta a titolo gratuito. Ecco quindi che converrà ancora di più installare un sistema a batteria per immagazzinare l'energia eccedente ed utilizzarla nelle ore notturne.
Gli interventi nella loro totalità devono apportare un miglioramento energetico all'edificio di almeno due classi energetiche.
L'Ecobonus non è cumulabile con altri incentivi per l'impiantistica fotovoltaica.
Le spese sostenute vanno fatte nel periodo dal 1/7/20 al 31/12/2021.
LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Le modalità ed i tempi della cessione di credito è regolamentata dall'Agenzia delle Entrate con n. 283847/2020.
Il modello della Comunicazione potrà essere inoltrato dalla data 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello dei lavori.
Le tempistiche sono varie:
- deve essere inviata all’ENEA la comunicazione entro 90 giorni dal termine dei lavori
- dopo 5 giorni dalla stessa potrà essere inviato il modello della Comunicazione all’Agenzia, saranno effettuati controlli in merito.
- è disponibile il credito d’imposta al cessionario (fornitore) dal giorno 10 del mese successivo, tale credito potrà essere ceduto;
- è utilizzabile il credito fiscale dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa.
LE FASI OPERATIVE PRELIMINARI IN MERITO AD DECRETO RILANCIO
Bisogna prima di tutto fare un'analisi preliminare che comprende varie analisi:
ricostruzione storico permessi comunali;
analisi congruitò dello stato dell'immobile;
analisi energetica dell'edificio per valutare di rientrare nei
paramentri richiesti per l'ottenimento del superbonus 110%, valutando la fattibilità ed individuare le soluzioni dei lavori ottimali.
L'OPERA DI TEKNOUMBRA
Teknoumbra segue la realizzazione delle varie fasi in merito agli impianti fotovoltaici che rientrino nella detrazione fiscale del 50%.
Si può attivare inoltre per analizzare le esigenze del cliente e analizzare gli interventi tramite un primo supporto di analisi telefonica.
DOVE OPERA TEKNOUMBRA
Può seguire gli impianti fotovoltaici in Umbria nella provincia di Perugia.
Può anche dare consulenza a distanza su tutto il territorio nazionale per problematiche di gestione pratiche con il Gse.
Puoi contattarci tramite mail : info@teknoumbra.com