SPLIT PAYMENT PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ESISTENTI RICHIESTO DAL GSE DAL 1 LUGLIO
Dal 1 luglio accedendo al portale del Gse con le credenziali di accesso si può vedere comparire la richiesta seguente:
"l'Operatore che si sta registrando rientra tra i soggetti di cui all'art. 17-ter DPR 633/72 (SPLIT PAYMENT)? si o no"
in assenza di una risposta il portale del gse non permette l'accesso allo stesso.
Facciamo luce sull'argomento.
Che cos'è lo 'Split Payment'?
Lo split payment significa scissione dei pagamenti.
Consiste in una modalità di liquidazione dell'Iva che entra in gioco nei rapporti tra aziende (o professionisti) e la Pubblica Amministrazione.
Stabilisce che sia appunto la Pubblica Amministrazione a elargire l’imposta relativa alla transazione.
Questa procedura deriva dalla Legge di Stabilità 2015. La stessa esula dalla regola generale secondo cui l’Iva viene considerata al cliente tramite le fatture. Viene quindi versata dal fornitore.
In questo caso viene previsto che sia la Pubblica Amministrazione a fare direttamente il versamento.
La manovra correttiva d.l. 24 aprile 2017, n. 50, ha ampliato i soggetti coinvolti dallo Split Payment. Quindi parliamo del pagamento Iva riguardo ai rapporti economici intrattenuti con la Pubblica Amministrazione.
Appunto dal 1° luglio 2017 per accedere al portale del GSE bisogna ottemperare alla richiesta se il titolare dell'impianto rientra in tale casistica.
Bisogna andare alla sezione “Regimi Fiscali” dove si trova la dichiarazione in merito alla rispondenza o meno della casistica di split payment.
Chi sono i soggetti coinvolti dallo split payment?
Sono suscettibili di rientrare nello stesso i seguenti
le Pubbliche Amministrazioni nonchè gli Enti e le Società delle stesse;
le Società controllate da Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri ed enti territoriali;
le Società quotate inserite nell’indice FTSE MI.
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